News / Paghe e consulenza del lavoro - lunedì 25 nov 2024 alle 09:52 | A cura dell'Ufficio Stampa
Nella serata del 19 novembre 2024 è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL Area Meccanica scaduto il 31 dicembre 2022. L’accordo è stato sottoscritto tra le Federazioni aderenti a Confartigianato Imprese, le altre organizzazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil.
ACCONTO SUI FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI - AFAC
Il rinnovo riguarda il quadriennio 2023-2026 già parzialmente coperto economicamente con l’intesa del 21 dicembre 2023, che prevedeva il riconoscimento ai lavoratori di un importo mensile a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali (AFAC) pari a 96 euro lorde al 4° Livello. Tale elemento economico, in erogazione fino al 30 novembre 2024, cesserà di essere erogato a titolo di “Anticipo ” e diverrà a tutti gli effetti parte della retribuzione tabellare lorda a partire dal 1° dicembre 2024.
NUOVI AUMENTI RETRIBUTIVI
A decorrere dal 1° dicembre 2024 ai lavoratori saranno corrisposti ulteriori nuovi aumenti retributivi distribuiti in 4 tranches secondo il calendario previsto dall’accordo 1). Per ogni singola categoria l’importo totale degli aumenti sulla Retribuzione tabellare sono i seguenti:
- Metalmeccanica e Installazione di Impianti: 120 euro al 4° livello
- Orafi, Argentieri e Affini: 120 euro al 4° livello
- Restauro: 144 euro al 4° livello
- Odontotecnici: 109 euro al 4 livello
Così disrtibuiti
Settore metalmeccanica e installazione di impianti
- € 50,00 dal 1° dicembre 2024;
- € 25,00 dal 1° luglio 2025;
- € 25,00 dal 1° marzo 2026;
- € 20,00 dal 1° novembre 2026;
Settore orafi, argentieri e affini
- € 50,00 dal 1° dicembre 2024;
- € 25,00 dal 1° luglio 2025;
- € 25,00 dal 1° marzo 2026;
- € 20,00 dal 1° novembre 2026;
Settore Restauro beni culturali
- € 50,00 dal 1° dicembre 2024;
- € 25,00 dal 1° luglio 2025;
- € 25,00 dal 1° marzo 2026;
- € 44,00 dal 1° novembre 2026;
Settore odontotecnico
- € 50,00 dal 1° dicembre 2024;
- € 25,00 dal 1° luglio 2025;
- € 25,00 dal 1° marzo 2026;
- € 9,00 dal 1° novembre 2026;
Gli importi retribuitivi relativi agli altri livelli di inquadramento saranno definiti in uno specifico accordo che sarà sottoscritto con le organizzazioni sindacali nei prossimi giorni.
VACANZA CONTRATTUALE
L’accordo non prevede l’erogazione di una indennità denominata una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale complessivo che va dal 1/1/2023 – 30/11/2024, considerato che:
- il periodo 1/1/2023 – 31/8/2024 non dà luogo a Una tantum, come, già previsto dall’accordo del 21 novembre 2023;
- mentre per i tre mesi che vanno dal 1/9/2024 al 30/11/2024, con il rinnovo del 19/11 è stato concordato “che ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale operano i nuovi minimi previsti dal presente accordo”.
AMPLIAMENTO SFERA DI APPLICAZIONE
La sfera di applicazione del CCNL viene allargata a:
- imprese artigiane che svolgono attività di progettazione industriale e di macchine;
- imprese (anche non artigiane) che operano nei settori della metalmeccanica ed installazione di impianti specializzate nei servizi svolti nell’ambito di attività subacquee.
PARTE NORMATIVA
Per quanto riguarda le novità della parte normativa del CCNL si segnalano:
- l’introduzione degli scatti di anzianità per tutti i lavoratori assunti come apprendisti nella misura di 10 euro lordi ;
- ampliamento del periodo di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni;
- conferma della 16 ore di formazione che potranno essere svolte anche per acquisire competenze che non rientrano nell’ambito dell’alfabetizzazione digitale.
ORARIO DI LAVORO
Particolare attenzione meritano le modifiche relative all’articolo 18 “Orario di Lavoro” che consentono una maggiore flessibilità operativa dei dipendenti senza pagamento di straordinario per il superamento delle 8 ore di lavoro giornaliere.
L’accordo prevede infatti che
Nel caso di distribuzione non meramente transitoria e non uniforme dell'orario di lavoro, che non preveda le 8 ore giornaliere fisse e comunque non superiori alle 9 ore ordinarie giornaliere, attivata al di fuori delle ipotesi della flessibilità, sarà considerato lavoro straordinario solamente il superamento dell'orario di lavoro ordinario pattuito tra le parti fermo restando i limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali.
A titolo di esempio riportiamo la possibile distribuzione dell’ orario settimanale che, deve essere formalizzato con accordo individuale con il dipendente
- Lunedì: 9 ore
- Martedì: 9 ore
- Mercoledì: 9 ore
- Giovedì: 9 ore
- Venerdì: 4 ore
Quota rinnovo contrattuale
L’accordo stabilisce che le aziende effettueranno una ritenuta di € 30,00 sulla retribuzione del mese di aprile 2025, a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale; ai lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo ai quali viene trattenuta sulla retribuzione la quota associativa, tale ritenuta non sarà operata, in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto.
Le aziende porteranno a conoscenza dei lavoratori entro il 31 gennaio 2024 di tale trattenuta, con ogni adeguato mezzo di informazione; entro il termine perentorio di 10 giorni il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda.
Le imprese verseranno le somme di cui sopra entro il mese di aprile 2025.
Gli uffici paghe dell’Associazione forniranno alle imprese il fac simile della informativa da inviare ai dipendenti.
Per ulteriori e più approfondite informazioni rimangono a disposizione delle imprese associate i Consulenti del Lavoro e gli operatori paghe.
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