LEGGE DI BILANCIO 2025 SINTESI DELLE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

News / Paghe e consulenza del lavoro - venerdì 17 gen 2025 alle 08:00 | A cura dell'Ufficio Stampa


Ecco un riepilogo delle principali novità introdotte per il 2025 dalla Legge di Bilancio.

SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF
Confermate e rese strutturali le 3 aliquote IRPEF per le persone fisiche (per il 2024 e dal 2025):
Fino a 28.000 euro: 23%
Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro: 35%
Oltre 50.000 euro: 43%

DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE (per il 2024 e dal 2025):
Non superiore a 15.000 euro: 1.955 euro. La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690/1.380 euro per i TD
Superiore a 15.000 ma non a 28.000 euro: 1.910 + 1190 euro* [(28.000 - reddito complessivo) /13.000]
Superiore a 28.000 ma non a 50.000 euro: 1.910 * [(50.000 - reddito complessivo) /22.000]

Ulteriore detrazione (da rapportare al periodo di lavoro)
20.000 < reddito complessivo < 40.000
Reddito complessivo oltre 20.000 fino a 32.000 euro: ulteriore detrazione € 1.000
Reddito complessivo oltre 32.000 fino a 40.000 euro: € 1.000 * [(40.000 – reddito complessivo) /8.000]

Somma integrativa
reddito complessivo < 20.000
Reddito di lavoro dipendente fino a 8.500 euro: 7,1% % del reddito di lavoro dipendente*
Reddito di lavoro dipendente oltre 8.500 fino a 15.000 euro: 5,3% del reddito di lavoro dipendente*
Reddito di lavoro dipendente oltre 15.000 e fino a 20.000 euro: 4,8% del reddito di lavoro dipendente*
*per individuare la percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente va rapporto all’intero anno
La somma integrativa non concorre alla formazione del reddito.

DETRAZIONI FIGLI A CARICO
Riconosciute per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 (fino al 2024 il limite era di 24 anni) nonché pe ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.
Soglia reddituale: € 4.000 fino a 24 anni; fino a € 2.840,51 successivamente.
Non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani/UE/SEE per i familiari residenti all’estero.

Decontribuzione lavoratrici madri
È introdotto, a decorrere dall’anno 2025, un parziale esonero contributivo per le madri di due o più figli, lavoratrici dipendenti e autonome che percepiscano un reddito di lavoro autonomo o d’impresa o da partecipazione e che non abbiano optato per il regime forfettario.
Le modalità attuative e la misura dello sgravio saranno definite da un successivo decreto (commi 219 e 220).

Incentivi Sud
È previsto un nuovo esonero contributivo per gli anni dal 2025 al 2029 per le imprese del Sud (i.e. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) che abbiano alle dipendenze lavoratori occupati a tempo indeterminato (commi da 406 a 420). Lo sgravio è concesso per i rapporti anche già in essere e la sua misura varia, a seconda degli anni, dal 25% al 15% dei contributi previdenziali entro importi massimi predefiniti per ciascuna annualità.
Per le imprese che occupino più di 250 dipendenti l’incentivo è:
· concesso a condizione che il datore, al 31 dicembre di ogni anno, dimostri un incremento occupazionale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato rispetto all’anno precedente;
· subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea ed è sospeso sino all’adozione della decisione.

MISURE FISCALI

Auto aziendali

È modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il valore dell’utilizzo privato dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo ai dipendenti. A partire dal nuovo anno non è più rilevante, infatti, il consumo di Co2 dell’autovettura ma il tipo di alimentazione della stessa. In particolare, è definita una percentuale unica del 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, ridotta al 20% in caso di veicoli elettrici plug-in ibridi e al 10% per quelli elettrici a batteria, in pratica per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nel 2025 vi è una penalizzazione per le auto alimentate a gasolio, benzina e ai veicoli ibridi non plug in (mild hybrid) (comma 48).

Trasferta
Non concorrono alla formazione del reddito i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea (i.e. servizio taxi e noleggio con conducente, cd. NCC) dai dipendenti in occasione delle trasferte se i relativi pagamenti sono effettuati con metodi tracciabili , in pratica le spese eventualmente anticipate dai dipendenti, in occasioni delle trasferte devono essere pagate da questi con sistemi tracciabili (carte credito, o di debito) , diversamente non sono deducibili per la impresa (comma 81).

Premi di produttività
È confermata la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività di cui alle Legge 208/2015, erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 (comma 385).

Canoni di locazione
Per i primi 2 anni dalla data di assunzione, non concorrono a formare il reddito, entro il limite massimo di 5.000 euro, le somme erogate o rimborsate dal datore ai dipendenti, assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati dai medesimi locati. Per godere dell’incentivo è necessario che il lavoratore abbia percepito un reddito di lavoro dipendente ante assunzione non superiore a 35.000 euro e abbia trasferito la residenza in un comune di lavoro che si trovi ad oltre 100 km da quello precedente (commi da 386 a 389).

Fringe benefits
Per il periodo d’imposta 2025, 2026 e 2027, non concorrono a formare il reddito, entro il limite massimo di 1.000 euro (elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dal datore per il pagamento delle utenze domestiche e delle spese per l’affitto dell’abitazione principale nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla medesima (commi 390 e 391).

Lavoro notturno e straordinario
Per sopperire alla carenza di manodopera nei settori turistico, ricettivo e termale, ai lavoratori di detto comparto – che nel periodo d’imposta 2024 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro – è riconosciuto, anche per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi (commi da 395 a 398).

Maxi deduzione
È prorogata per il periodo d’imposta dopo quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, la maggiorazione (già disposta dalla Legge di Bilancio 2024) del costo del personale ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a seguito delle quali si registri un incremento occupazionale medio-percentuale (comma 399).

MISURE PREVIDENZIALI

Mantenimento in servizio

I lavoratori che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti pensionistici per l’accesso alla cd. Quota 103 o alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) possono scegliere di rimanere in servizio, chiedendo al datore la corresponsione in proprio favore di una somma pari alla quota di contribuzione a loro carico che l’azienda, invece di versare all’ente previdenziale, eroga dunque direttamente ai dipendenti. Detta quota non concorre alla formazione del reddito (comma 161).

Flessibilità in uscita
Sono prorogate le seguenti misure:
· l’Opzione donna ovvero il trattamento pensionistico anticipato per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano raggiunto un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di 61 (ridotta a 60 per le madri di un solo figlio e a 59 per quelle con due o più figli) e si trovino in specifiche condizioni previste dalla legge (i.e. siano caregiver, invalide, licenziate o dipendenti di imprese in crisi) (comma 173);
· la cd. Quota 103 ovvero l’accesso alla pensione anticipata da parte dei lavoratori che, entro il 31 dicembre 2025, raggiungano 62 anni di età e 41 anni di contributi (comma 174);
· l’Ape sociale ovvero l’indennità riconosciuta – fino al conseguimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia – ai soggetti che, nel 2025, abbiano compiuto 63 anni e 5 mesi e si trovino in specifiche condizioni previste dalla legge (i.e. siano caregiver, invalidi, disoccupati o svolgano lavori usuranti) (comma 175).

Naspi
È introdotta una specifica previsione per i dipendenti che abbiano perso il lavoro involontariamente dal 1° gennaio 2025 ma che nei dodici mesi precedenti abbiano interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale. Tali soggetti possono accedere alla Naspi solo a condizione che in detti 12 mesi possano far valere almeno 13 settimane di contributi (comma 171).

Gli uffici paghe di Confartigianato della provincia di Ravenna sono a vostra completa disposizione per approfondimenti sulle tematiche sopra indicate sinteticamente.


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