News / Associazioni di mestiere - giovedì 03 lug 2025 alle 14:17 | A cura dell'Ufficio Stampa
Facciamo seguito a tutte le nostre precedenti comunicazioni in argomento e al webinar dello scorso 21 maggio per ricordare ulteriormente, che dal prossimo 25 settembre 2025, fatte salve eventuali ulteriori brevi proroghe, entrerà in vigore l’obbligo per la qualifica dei tecnici manutentori dei presidi antincendio.
È bene precisare che il suddetto obbligo non riguarda soltanto le imprese operanti nel settore impianti, seppure abilitate ai sensi del D.M. 37/2008, ma anche tutte quelle che svolgono attività di manutenzione dei presidii antincendio (inclusi serramentisti del settore metallo e legno); l’obbligo è quindi trasversale a vari settori economici di attività: installazione di impianti, serramenti, meccanica e legno.
Riteniamo utile pertanto fare una sintesi delle procedure per adempiere correttamente all’obbligo di legge (vedi QUI nostra circolare inviata alle imprese del 3/04/2025), così come illustrate nella circolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (clicca QUI).
1. Presentazione della domanda di ammissione all’esame:
L’intero iter per la gestione della domanda va effettuato dalla persona che intende qualificarsi, unicamente a mezzo autenticazione digitale, con SPID/CIE, sul portale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – Servizialcittadino compilando, nella finestra 'Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati' un apposito modulo, specificando altresì per quale o quali presidi antincendio il soggetto intenda, appunto, qualificarsi. Inoltre, chi intende ottenere la qualifica di tecnico manutentore deve, prima di inoltrare l’istanza tramite il portale, contattare la sede d’esame presso cui desidera sostenere la prova, per definire gli adempimenti amministrativi necessari.
La persona dovrà infine selezionare, in apposito menu, la sede d’esame per ogni presidio, fra quelle in quel momento disponibili e precisare se ricade (vedi meglio oltre) nel caso d’esame 1 oppure 2, allegando in formato elettronico la documentazione probatoria relativa.
Da ultimo, per validare la richiesta, il soggetto dovrà poi effettuare il pagamento della marca da bollo e del contributo amministrativo, attraverso il sistema PagoPA.
Si precisa che il soggetto che intende qualificarsi può delegare, per le attività suddette, altra persona fisica.
2. Rilascio del Nulla Osta Transitorio (NOT):
In premessa, si ricorda che i manutentori non hanno alcun obbligo di essere autorizzati per continuare ad effettuare le manutenzioni antincendio, almeno sino al prossimo 25 settembre 2025.
Qualora essi decidano, invece, di iscriversi, ai fini del sostenimento dell’esame, dovranno seguire la procedura di cui al precedente punto 1.
In caso di valutazione positiva della documentazione allegata digitalmente, viene immediatamente rilasciato un Nulla Osta Transitorio, NOT, che consente alla persona di continuare ad operare in attesa della qualificazione (esame); sarà rilasciato, allo scopo, un NOT per ogni presidio prescelto per la qualificazione.
Se, invece, la documentazione è incompleta, errata o del tutto mancante, la persona, od il suo delegato, dovrà integrarla/modificarla/produrla.
Successivamente alla data del 25 settembre 2025, i manutentori, per continuare a svolgere attività di manutenzione ordinaria, dovranno alternativamente:
• essersi qualificati, col superamento di un esame (Caso 1: completo – Caso 2: semplificato);
oppure
• in attesa dell’esame, completo o semplificato, essersi dotati di un “Nulla Osta Temporaneo” - NOT, richiedibile entro il 25.09.2025 sul portale ad hoc del Corpo Nazione dei Vigli del Fuoco.
3. Criteri di esame aggiornati
L’esame mira a verificare il possesso di conoscenze teoriche e di competenze pratiche della persona, con una prova per ciascun presidio antincendio prescelto.
Sono possibili due modalità, alternative, di esame:
• Caso esame 1: esame «completo» con prova scritta, orale e pratica, a seguito di corso di formazione. E' ammessa (ma NON obbligatoria per l’esaminando) l’allegazione e validazione, ai fini dell’acquisizione di eventuali crediti formativi, del Curriculum Vitae della persona.
• Caso esame 2: esame «ridotto», orale + pratico, per chi possiede già determinate certificazioni ed esperienza comprovata sul presidio. È sempre obbligatorio allegare il proprio Curriculum Vitae.
Entrambi i casi prevedono valutazioni basate su punteggi per ogni prova, oltre che sul Curriculum Vitae della persona che si intende qualificare.
Sono presenti, in sintesi, due soglie di punteggio di “sbarramento”, al superamento delle quali la persona s’intende qualificata per un dato presidio.
Nel caso 1 la soglia è 70/100 mentre, nel caso 2, la soglia è 50/100.
Il CV viene valutato, al massimo, 10 punti, in ambedue i casi di esame (vedi tabella sinottica allegata).
La prova scritta del caso 1 vale massimo 20 punti.
In ambedue le modalità d’esame, infine, la prova orale vale massimo 20 punti, mentre quella pratica massimo 50 punti.
I respinti all’esame “semplificato” potranno esperire un secondo ed ultimo tentativo; qualora non superassero la prova, saranno obbligati a sostenere, presentandosi per la terza volta, un esame completo, “caso 1”, ma solo previa frequenza d’un corso di formazione obbligatorio.
4. Persone che abbiano frequentato e superato un corso di formazione riconosciuto dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco prima del 1° settembre 2021 (titolo di “attestazione di idoneità tecnica”): in questo caso, di diritto, il CV viene validato con 10 punti mentre l’attestato di fine corso garantisce l’acquisizione “automatica” di 5 punti.
5. Aggiornamento delle tariffe
Gli importi richiesti per le valutazioni dei requisiti, attività a cura delle Direzioni provinciali del Corpo nazionale dei VV.F. sono, di recente, stati incrementati; chi abbia già presentato domanda, dovrà quindi integrare il pagamento per la differenza.
Infine, si precisa come l’attestato di qualifica abbia una durata di 5 anni, al termine dei quali è obbligatorio frequentare un corso di aggiornamento, di durata pari alla metà del monte ore del corso di formazione per lo specifico presidio.
6. Tabella sinottica di valutazione dei Curricula Vitae delle persone che intendono qualificarsi (vedi documento allegato)
Come si può evincere dalla tabella, viene ora valorizzata sia l’esperienza pregressa della persona da esaminare (minimo di tre anni e massimo di dieci), sia il titolo di studio, sia - infine - eventuali corsi o aggiornamenti effettuati purché inerenti alla qualificazione richiesta.
Per completezza informativa si condividono i seguenti LINK:
ELENCO SOGGETTI FORMATORI, CENTRI DI FORMAZIONE E SEDI D'ESAME
PORTALE ABILITAZIONE TECNICI MANUTENTORI QUALIFICATI
Si comunica infine che, in materia di formazione ed esame di qualifica per tecnico manutentore antincendio, Confartigianato ha provveduto alla sottoscrizione di una convenzione a favore delle imprese associate con FiSA - Fire Security Association (www.fisa-association.org).
FiSA è, dal 2023, un Soggetto formatore autorizzato all’individuazione e qualifica dei centri per lo svolgimento dei corsi per tecnici manutentori qualificati e delle sedi d’esame, in accordo al DM 01/09/2021 (Circ. DCPREV 5479/2923, 11/04/2023). I Centri di formazione ed esame FISA sono presenti in cinque regioni italiane.
Le imprese Associate interessate, potranno quindi beneficiare di:
• tariffe agevolate per l’iscrizione ai corsi ed agli esami (caso 1 – esame completo: scritto + orale e prova pratica);
• tariffe agevolate per l’iscrizione ai corsi (volontari) di “ripasso” (persone con esperienza almeno triennale; caso 2 – esame semplificato: solo orale e pratica);
• priorità di accesso nei calendari delle sessioni formative.
Il Soggetto formatore FiSA copre l’attività formativa e d’esame sui seguenti presidii antincendio:
• P.1 Estintori portatili ed Estintori Carrellati
• P.2 Reti idranti antincendio
• P.3 Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)
• P.4 Sistemi automatici “sprinkler”
• P.5 Impianti di Rivelazione ed AIIarme Incendio (IRAI)
• P.6 Sistemi di allarme vocaIe per gestione emergenze
• P.7 Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso
• P.8.1 Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC)
• P.8.2 Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) e Vent.ne (SVOF)
• P.9 Sistemi a pressione differenziale
• P.10 Sistemi a schiuma (solo dopo aver superato il corso “sprinkler”).
Per ulteriori informazioni nonché per facilitare il contatto con FISA, Confartigianato della Provincia di Ravenna è a disposizione delle imprese associate, per maggiori informazioni Manoela Baldi 0544 516179 manoela.baldi@confartigianato.ra.it
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