News / Associazioni di mestiere - sabato 17 gen 2026 alle 08:34 | A cura dell'Ufficio Stampa
La Legge di Bilancio 2026 apporta importanti conferme e alcune cessazioni nell’ambito dei bonus edilizi per l’anno in corso.
Confermate le aliquote maggiorate per il 2026
Il principale aggiornamento riguarda le detrazioni ordinarie per:
• il recupero del patrimonio edilizio (Bonus Ristrutturazioni)
• la Riqualificazione Energetica (Ecobonus)
• la Riduzione del Rischio Sismico (Sismabonus)
La prevista riduzione delle aliquote al 36%-30% viene differita al 2027.
Per le spese sostenute nel 2026, le detrazioni rimangono quindi in vigore nelle seguenti misure, già previste per il 2025:
• 50% per il titolare del diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull’abitazione principale.
• 36% negli altri casi.
Ricordiamo, che per gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia è necessario inviare all’ENEA i dati relativi e le informazioni sui lavori effettuati. La mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’ENEA non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni (AE, risoluzione 46/E/2019).
Ricordiamo inoltre, alcune regole essenziali:
Per ottenere l’aliquota maggiorata del 50% nel 2026, devono essere rispettate entrambe le seguenti condizioni:
1) Il contribuente deve essere titolare di un diritto di proprietà (inclusi nuda proprietà e proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione).
2) L’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale.
Definizione di abitazione principale:
Come stabilito dal comma 3-bis dell’articolo 10 del TUIR e richiamato dalla circolare 8/E/2025, si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La dimora abituale non cambia in caso di ricovero permanente in istituti o strutture sanitarie, purché l’immobile non sia locato.
Di conseguenza:
• L’aliquota maggiorata si applica anche se l’immobile è dimora abituale di un familiare (coniuge, parenti fino al terzo grado, affini fino al secondo grado).
• I nudi proprietari e i titolari del diritto di superficie possono beneficiare dell’aliquota maggiorata solo se l’immobile è dimora abituale propria o dei familiari.
Scelta tra più immobili:
Se il contribuente possiede più unità, solo quella adibita a propria dimora abituale consente di applicare l’aliquota maggiorata. Non conta se un altro immobile è abitazione principale di un familiare.
Interventi sulle parti comuni:
Per gli interventi agevolati sulle parti comuni degli edifici, l’aliquota del 50% si applica alla quota di spesa spettante al singolo condomino solo se è proprietario o titolare di diritto reale sull’unità destinata ad abitazione principale
• La titolarità dell’immobile deve essere verificata all’inizio dei lavori.
• La destinazione ad abitazione principale deve essere verificata al termine dei lavori.
Per i condòmini non titolari di diritti reali o che non hanno adibito l’immobile ad abitazione principale, la detrazione resta applicabile con l’aliquota standard del 36%.
Sostituzione impianti di climatizzazione:
• Non sono più detraibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 per caldaie uniche a combustibili fossili.
• Restano detraibili:
Viene confermata anche per il 2026 la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, su una spesa massima di 5.000 euro, a condizione che siano stati avviati interventi di recupero edilizio dall’1 gennaio 2025.
Stop a Superbonus, Barriere architettoniche e Bonus verde
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