News / Paghe e consulenza del lavoro - lunedì 01 giu 2026 alle 10:05 | A cura dell'Ufficio Stampa
In applicazione dell’art. 23, comma 1, della L. 203/2024, che ha introdotto un nuovo art. 11bis al DL 338/89, l’Inps con la circolare n. 60 del 21 maggio 2026 fornisce le istruzioni per la disciplina di miglior favore che consente il pagamento rateale dei debiti per contributi e accessori di legge fino a sessanta rate mensili.
In base al Decreto ministeriale del 24 ottobre 2025 recepito, peraltro con considerevole ritardo, da due delibere del Consiglio di amministrazione dell’Istituto (del 20 e del 25 febbraio 2026), è stato introdotto il nuovo Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge, che sostituisce il precedente del 2012, in vigore dalla data di pubblicazione della circolare in esame.
In forza della nuova disciplina sono state distinte due tipologie di rateazione: fino ad un massimo di trentasei e sessanta rate, rispettivamente con riferimento a importi debitori fino a 500.000 euro o superiori a questa soglia (l’importo va calcolato sull’insieme del debito e delle sanzioni civili); la previgente normativa di cui al predetto DL 338/89, che consentiva all’Istituto la concessione di concedere rateazioni per non più di 24 rate, è pertanto da intendersi superata.
Competenti per l’autorizzazione delle rateazioni o per il rigetto, annullamento o revoca delle relative istanze, sono i Direttori delle Direzioni provinciali dell’Istituto, nel caso di domande di rateazione non superiori alle 36 e delle Direzioni Regionali per le domande fino a 60 rate.
In caso di strutture aziendali ubicate su più regioni vale il criterio della competenza della sede provinciale, o regionale per gli importi debitori superiori ai 500.000 euro, che gestisce il debito di importo maggiore.
Secondo quanto riportato al par. 6 della circolare, la domanda in esame va presentata da parte dei soggetti assicurati o degli intermediari abilitati utilizzando le funzionalità presenti nel Cassetto previdenziale del contribuente.
Al riguardo l’Istituto ha emanato il successivo messaggio n. 1699 del 22 maggio u.s., anch’esso allegato alla presente, recante le istruzioni operative insieme alla conferma dell’avvenuto rilascio dell’apposita funzionalità: a quest’ultima si accede tramite l’Area tematica “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” con la propria identità digitale con le modalità riportate nello stesso messaggio ed alle quali si fa rimando.
Il presupposto per la concessione della rateazione è la dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria dell’azienda alle condizioni delineate nel relativo paragrafo 7 della circolare.
Il nuovo Regolamento, inoltre, prevede (par. 4 della circolare) l’istituto della cd. seconda dilazione, che può essere accordata nei casi di riscontro di nuove partite debitorie, conosciute cioè successivamente all’emissione del piano di ammortamento accordato, o in riferimento alla contribuzione corrente maturata successivamente alla presentazione della domanda.
Di particolare importanza risulta l’estensione della nuova disciplina alle istanze presentate prima della pubblicazione della circolare, dietro apposita istanza del soggetto interessato e nel rispetto dei requisiti di cui sopra, a decorrere dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della L. 203) e fino alla data di pubblicazione della circolare.
A tale riguardo la circolare precisa che il debitore che voglia usufruire del nuovo sistema di rateazione, deve proporre apposita ‘istanza di rideterminazione del numero delle rate della dilazione in corso’ nel Cassetto previdenziale del contribuente entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare 60.
La procedura di definizione delle istanze di rateazione va conclusa entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda, compreso il termine assegnato per il pagamento della prima rata che perfeziona il procedimento di dilazione: il predetto termine è pertanto composto da una fase istruttoria di 10 giorni (aumentati rispetto ai 5 previsti dal precedente Regolamento) e di successivi 10 giorni per il pagamento della prima rata, a decorrere dalla data di emissione del piano di ammortamento.
In analogia con le precedenti istruzioni l’inadempimento relativo alla contribuzione corrente (senza che sia stato attivato l’istituto della cd. seconda dilazione, di cui sopra), ovvero l’omesso o parziale pagamento di un numero di rate inferiore a 3 rate anche non consecutive, entro 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata, determina invece la revoca della rateazione e il conseguente pagamento del debito residuo.
Gli uffici paghe dell'Associazione sono a disposizione per ulteriori chiarimenti
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