News / Associazioni di mestiere - giovedì 16 lug 2026 alle 11:31 | A cura dell'Ufficio Stampa
In relazione all’incremento di fenomeni climatici estremi, fermo restando le indicazioni nell’ordinanza regionale sul tema (vedi nostra precedente comunicazione del 4 giugno u.s. clicca qui ), desideriamo richiamare l’attenzione sull’obbligo di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature, in particolare nei cantieri edili e stradali.
Riprendendo quanto indicato nella recente nota interna dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 6 luglio 2026, prot. n. 5484 (vedi allegato), il datore di lavoro deve assicurare:
- l’aggiornamento del DVR con il rischio specifico prevedendo adeguate misure di mitigazione;
- l’eventuale rimodulazione degli orari di lavoro (es. anticipazione del turno all'alba, sospensione nelle ore centrali 12:00 - 16:00);
- la concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose;
- la disponibilità di acqua fresca nei cantieri/campi e l'uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti;
- la corretta informazione dei lavoratori (e dei preposti) sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso;
- il coinvolgimento del Medico Competente nell'individuazione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati "fragili" o maggiormente esposti agli effetti del caldo;
- la consultazione del rappresentante dei lavoratori (RLS/RLST) per la valutazione dei rischi.
Si richiama altresì quanto chiarito con la nota prot. n. 5291 del 21 luglio 2023, secondo cui il Datore di Lavoro, nell'ambito degli obblighi di cui al d.lgs. n. 81/2008, deve valutare
l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da
determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Analogo obbligo di intervento grava sul Preposto ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008, ove ricorrano condizioni di pericolo rilevate durante l'attività di vigilanza.
Ricordiamo, infine, la possibilità di utilizzare gli strumenti previsionali e di allerta meteo resi disponibili dal progetto Worklimate e dagli altri sistemi istituzionali di monitoraggio del rischio da caldo (bollettini del Ministero della Salute).
Per chiarimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, aggiornamento della documentazione aziendale (DVR, POS, procedure operative) e misure di prevenzione da adottare, è possibile rivolgersi agli uffici del Servizio Ambiente e Sicurezza
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