News / Ambiente, sicurezza e qualità - martedì 25 ago 2026 alle 08:29 | A cura dell'Ufficio Stampa
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato una nuova FAQ che fornisce chiarimenti inerenti l’inquadramento delle imprese che svolgono attività di sgombero di cantine e garage.
In sostanza per i cosiddetti 'svuota cantine' è possibile l’iscrizione in tutte le categorie del trasporto professionale conto terzi, ma non nella cat. 2bis dedicata unicamente al trasporto dei propri rifiuti prodotti dall’attività. Questo perché in base al Testo Unico Ambientale (Art. 183) non possono essere considerati i produttori iniziali dei rifiuti che trasportano. Queste imprese non possono qualificarsi come “produttori iniziali” dei rifiuti oggetto dell’attività di sgombero ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, di conseguenza non è possibile operare con la sola iscrizione all’Albo nella categoria 2-bis, riservata esclusivamente ai produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006.
La FAQ è consultabile sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali a questo link
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Con la Circolare n. 8 del 23 luglio 2026, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha inoltre fornito indicazioni in merito all’adeguamento dei provvedimenti di iscrizione ai nuovi codici EER relativi ai rifiuti di batterie, introdotti dalla Decisione delegata (UE) 2025/934. In particolare, per i codici già presenti nei provvedimenti autorizzativi, dal 9 dicembre 2026 l’Albo provvederà ad aggiornare d’ufficio le relative descrizioni, senza necessità per le imprese di presentare alcuna istanza.
Per i nuovi codici EER, invece le imprese già iscritte o che intendono iscriversi all’Albo potranno richiederne l’inserimento mediante un’apposita istanza telematica a partire dal 14 ottobre 2026. I nuovi codici potranno essere utilizzati esclusivamente dal 9 dicembre 2026, data di applicazione della nuova classificazione europea. I nuovi codici riguardano le diverse tipologie di batterie, individuate in base alla composizione chimica, nonché i rifiuti derivanti dalla loro fabbricazione, dal riciclo e dall’attività di trattamento.
La circolare è consultabile a questo link
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