CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE

News / Fisco e consulenza aziendale - lunedì 08 giu 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


E’ ora possibile utilizzare il credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile per la locazione, il leasing (unicamente nel caso di leasing c.d. operativo o di godimento) o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole. Lo rende noto l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 32/E che ha istituito il codice tributo “6920” che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate. È inoltre disponibile la circolare n. 14 firmata dal Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, che fornisce i primi chiarimenti sull’utilizzo della misura agevolativa prevista dall’articolo 28 del decreto Rilancio. 
 
Il credito è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali. Tale credito d’imposta è parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo (di qualsiasi categoria catastale!).
 
Il contributo spetta a condizione che:
• i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
• i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.
 
Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:
• 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
• 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
 
Va precisato che si prevede una non cumulabilità del credito in oggetto con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) convertito in Legge n 27 che ricordiamo prevedeva un credito di imposta per i soli immobili cat. C/1.
 
Queste le modalità di fruizione del credito:
• in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
• ovvero in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
• al posto dell'utilizzo diretto si può optare ai sensi dell’art 122 del Decreto Rilancio per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
 
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
 
Gli uffici fiscali dell’Associazione sono a disposizione degli imprenditori associati per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o approfondimento.
 
 
 
 

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