NUOVI PERIODI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19

News / Paghe e consulenza del lavoro - martedì 26 ott 2021 alle 14:41 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il Decreto Legge 146, del 21 ottobre scorso, prevede la possibilità di richiedere ulteriori 13 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga (art. 1 comma 11).
Le tredici settimane potranno avere decorrenza dal 1° ottobre 2021 e fino al massimo al 31 dicembre 2021, e potranno riguardare solamente i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto citato (22 ottobre 2021).
Possono fare richiesta delle ulteriori tredici settimane solamente i datori di lavoro che abbiamo già avuto interamente autorizzate le 28 settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del Decreto Legge 41/2021, una volta decorso il periodo autorizzato.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede invece ulteriori 9 settimane di Cassa Integrazione Ordinaria Covid-19 per le aziende del settore tessile, così come individuate dall'articolo 50 bis, comma 2, del Decreto Legge 73/2021 convertito dalla Legge 106/2021.
Anche in questo caso potranno essere inseriti nella domanda solamente i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, e i datori di lavoro dovranno aver terminato le settimane previste dal Decreto Legge 73/2021.
In entrambi i casi non è dovuto alcun contributo addizionale.

Le domande vanno presentate all'Inps entro la fine del mese successivo a quello a cui fa riferimento la domanda. In fase di prima applicazione, la scadenza è fissata alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto.
Rientrano nell'applicazione del comma 1, ovvero le tredici settimane, anche i fondi di cui all'articolo 27 del Decreto Legislativo 148/2015 (FSBA).
Alle aziende che faranno ricorso agli ammortizzatori di cui sopra, resta preclusa la possibilità di procedere con licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi per tutta la durata del ricorso all'ammortizzatore.


‹ Torna all'elenco