DECRETO-LEGGE 'FRODI' PER INTERVENTI EDILIZI NELL'AMBITO DELLE DETRAZIONI FISCALI E SUPERBONUS 110%: LE CRITICITA’ DELLA NORMA

News / Varie - mercoledì 17 nov 2021 alle 12:55 | A cura dell'Ufficio Stampa


Si informa dell'entrata in vigore dalla data del 12 novembre 2021, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, del decreto-legge 157 dell'11 novembre 2021 c.d. "Decreto Frodi" recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed Economiche".

 
Il decreto, che introduce appunto nuovi controlli e adempimenti in caso di interventi nell'ambito delle detrazioni fiscali ordinarie relative a interventi edilizi e del Superbonus 110%, assume carattere di particolare rilevanza nelle ipotesi in cui il beneficio fiscale sia utilizzato attraverso l'esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura.
 
In particolare, si riassumono di seguito le novità principali:
- il visto di conformità, attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione - al momento previsto solo per il Superbonus in caso di cessione/sconto – è reso obbligatorio anche per le altre detrazioni ordinarie e per l'utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi della misura del Superbonus. (Rif. Art. 1, comma l, lettere a) e b)).
- il suddetto visto di conformità è subordinato all'asseverazione della congruità delle spese sostenute, in riferimento ai prezzari e ai massimali individuati da apposito decreto del Ministero della Transizione Ecologica da emanare entro 30 giorni dalla conversione del decreto-legge (Rif. Art.1, commi 1 e 2).
- vengono sanciti controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, regolati da provvedimento del Direttore, relativi alle cessioni dei crediti per detrazioni da interventi edilizi, con possibilità di sospensione fino a 30 giorni per i casi che presentano profili di rischio e con specifica disposizione per gli istituti di credito e intermediari finanziari che intervengono nelle cessioni, a non procedere all'acquisto dei crediti in tali casi (Rif. Art. 2, comma 4).
- in seguito all'attività di controllo, l'Agenzia procede con atto di recupero notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, oltre a sanzioni e interessi. (Rif. Art. 3).
 
Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate - Prot. n. 312528/2021, si introducono modifiche al provvedimento dell'8 agosto 2020 e al modello di comunicazione, oltre alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello:
- il visto è rilasciato unicamente da intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF.
- la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mentre quella relativi agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata anche dall'amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario.
 
Le misure, atte a tutelare il mercato e i contribuenti dalle forme di abuso e dall'uso distorto degli incentivi, si pone tuttavia come un appesantimento burocratico che pone a carico dei beneficiari oneri più ingenti per le asseverazioni che i benefici che possano trarre dagli interventi.
 
Confartigianato, di concerto con ANAEPA, è già in azione per portare all'attenzione del Legislatore le criticità rilevate che compromettono l'efficacia degli incentivi che hanno contribuito in maniera robusta alla ripresa, in un piano di riqualificazione che, in particolare per l'attività edilizia ed impiantistica, necessita di quadri sicuri e ben definiti per la programmazione delle attività.

‹ Torna all'elenco