EMERGENZA ALLUVIONE E FISCO: COSA FARE IN CASO DI DISTRUZIONE MERCI E BENI STRUMENTALI, PERDITA DOCUMENTI, DANNI AL REGISTRATORE TELEMATICO O DONAZIONI

News / Varie - mercoledì 24 mag 2023 alle 09:20 | A cura dell'Ufficio Stampa


L'emergenza dovuta all'alluvione mette le aziende in condizione di dover far fronte, purtroppo, anche ad alcuni aspetti burocratici. Pubblichiamo una nota riguardante le principali casistiche più ricorrenti in questi giorni: distruzione di merci e beni strumentali e perdita della contabilità e di documenti a seguito dei recenti avvenimenti alluvionali; danni al registratore telematico; donazioni in denaro.

1. Occorre aver presente che la prova della perdita accidentale di merci o beni strumentali può essere fornita da un documento rilasciato da un organo della pubblica amministrazione oppure da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalla quale risulti il valore complessivo dei beni mancanti. È opportuno che un’eventuale dichiarazione sostitutiva abbia una data certa.
Tale dichiarazione non deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate, ma esibita, in caso di richiesta, agli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Pubblichiamo qui sotto, in allegato, il fac-simile Autocertificazione.

2. Per quanto riguarda la perdita involontaria dei documenti contabili a causa dei predetti eventi climatici, il contribuente dovrà presentare denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza, specificando i luoghi ove le scritture si trovavano al momento dell’inondazione. Dovrà poi ricostruire, per quanto possibile, i dati e gli elementi contenuti nelle scritture andate distrutte, provvedendo:
• alla eventuale nuova stampa dei registri contabili danneggiati, qualora la contabilità sia tenuta su supporti informatici ancora disponibili;
• a contattare fornitori, clienti, banche, professionisti, associazioni, ecc., per acquisire la copia della documentazione a sostegno delle operazioni commerciali e dei fatti gestionali (lettere, contratti, fatture, ecc.) nel caso la distruzione riguardi anche tali elementi probatori.
Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 39, secondo comma, lettera c) del D.p.R. 29 settembre 1973, n.600, l’accertamento induttivo è sempre possibile “quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore”.

3. Danni al Registratore Telematico
Sia nel caso in cui il Registratore di Cassa sia andato distrutto, sia nel caso in cui si ritiene possa essere recuperato con un intervento tecnico, vi invitiamo a contattare subito i nostri uffici affinchè possiamo procedere con le comunicazioni e gli adempimenti obbligatori di legge nei confronti della Agenzia delle Entrate

4. Nel caso in cui l’azienda riceva donazioni in denaro da parte di privati, si precisa che non vige obbligo di emissione di fattura, che rimane una facoltà eventualmente da effettuare in forma elettronica (operazione fuori campo art. 2 c.3 lett.a Dpr 633/72).
Alternativamente sarà possibile emettere una ricevuta (marca da bollo € 2,00 nel caso l’importo della donazione sia superiore ad € 77,49).





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