News / Varie - giovedì 04 lug 2024 alle 14:34 | A cura dell'Ufficio Stampa
Il contributo varia a seconda della tipologia di impianto: 400 euro per impianti ad alimentazione GPL, 800 euro per quelli a metano
Alle persone fisiche che installano un impianto di alimentazione a gas per autotrazione,
nuovo di fabbrica, su un veicolo di categoria M1 omologato in una classe non inferiore a
Euro 4, è riconosciuto un contributo fisso pari a:
Il contributo di cui al primo comma è riconosciuto per le installazioni effettuate dalla data
di entrata in vigore del DPCM 20 maggio 2024, ovvero dal 25 maggio 2024 al 31 dicembre
2024 e potrà essere richiesto a decorrere dalla data di apertura di un apposito sistema
informatico che verrà comunicata con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero
(www.mimit.gov.it).
I contributi di cui al comma 1, sono riconosciuti alle seguenti condizioni:
omologato come alimentato a GPL o a metano o a doppia alimentazione;
nuovo di fabbrica e completo di tutte le sue componenti;
a gas, emessa in data successiva, al 25 maggio 2024, sia indicata la misura dello
sconto praticato in ragione del contributo statale.
Il contributo è corrisposto dall’installatore al beneficiario dell’impianto di alimentazione a
GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all’impianto ed
all’operazione di installazione.
Le imprese costruttrici o importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano
rimborsano all’installatore, su esplicita indicazione dello stesso, l’importo del contributo
e, per l’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della carta di circolazione del
veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta, secondo la disciplina di cui
all'articolo 2, comma 6, del DPCM 20 maggio 2024. Qualora la conferma della
prenotazione del contributo di cui all’articolo 5, comma 2, avvenga nel corso dell’esercizio
successivo rispetto a quello in cui si provvede all’aggiornamento della carta di
circolazione del veicolo, si procede al recupero dell’importo quale credito d’imposta in tale
esercizio.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
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