SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: LEGGE 198/2025 E IMPATTO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

News / Associazioni di mestiere - venerdì 16 gen 2026 alle 12:01 | A cura dell'Ufficio Stampa


Con la pubblicazione della Legge 198/2025 di conversione del Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 – Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile (L. 29 dicembre 2025, n. 198, G.U. n. 301/2025 vedi doc allegato), il settore delle costruzioni è chiamato ad adeguarsi a una serie di disposizioni volte a rafforzare la sicurezza dei cantieri, incentivare le imprese virtuose e migliorare il monitoraggio dei flussi di manodopera.

Sono state confermate le previsioni già segnalate (CLICCA QUI) che qui di seguito ricordiamo:

 

1. Badge di cantiere

Le imprese edili (appalto e subappalto, pubblici e privati) dovranno fornire ai propri dipendenti un badge identificativo con codice univoco anticontraffazione. La tessera, disponibile anche in formato digitale attraverso piattaforme interoperabili nazionali (SIISL), conterrà tutti gli elementi essenziali per l’identificazione del lavoratore.

Nota operativa: l’obbligo sarà efficace solo dopo l’emanazione del decreto attuativo entro il 1° marzo 2026, che definirà le misure di controllo, il monitoraggio dei flussi di manodopera e il trattamento dei dati personali.

 

2. Premialità INAIL per imprese virtuose

Dal 1° gennaio 2026, l’INAIL potrà rivedere le aliquote contributive in base all’andamento infortunistico, premiando le imprese virtuose e incentivando la riduzione degli infortuni. Rimangono escluse le aziende con condanne definitive per gravi violazioni della sicurezza negli ultimi due anni.

Nota operativa: nelle more del decreto interministeriale attuativo, è consentita l’applicazione provvisoria delle nuove aliquote già in fase di autoliquidazione 2025/2026.

 

3. Rafforzamento della vigilanza nei subappalti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) orienterà prioritariamente la vigilanza verso i datori di lavoro che operano in subappalto, influenzando anche il rilascio dell’attestato per l’iscrizione nella Lista di Conformità INL.

 

4. Modifiche al Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008)

Patente a crediti:

  • • Decurtazione di 5 punti per violazioni relative all’impiego di lavoratori irregolari, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
  • • Raddoppio della sanzione pecuniaria per chi opera senza patente a crediti (da 6.000 a 12.000 euro).

Notifica preliminare e subappalti: obbligo di indicare le imprese in subappalto.

DPI e abiti di lavoro: ampliamento degli obblighi del datore di lavoro, esteso agli abiti di lavoro che assumono caratteristiche di DPI.

Protezioni anticaduta e sicurezza delle scale verticali:

  • • Le scale verticali permanenti possono essere dotate, in alternativa alla gabbia di protezione, di sistemi individuali anticaduta, scelti e motivati in base alla valutazione dei rischi.
  • • Misure collettive come parapetti e reti di sicurezza restano prioritarie rispetto ai sistemi individuali.
  • • Applicazione delle nuove regole alle scale installate entro il 31 ottobre 2025, a partire dal 1° febbraio 2026.
  • • Disposizioni sui sistemi anticaduta conformi alle best practice, con approfondimenti tecnici successivi.

Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto (Art. 115 TUS):

  • • Priorità alle misure collettive (parapetti, reti).
  • • Definizione chiara dei sistemi individuali: trattenuta, posizionamento sul lavoro, accesso mediante funi, arresto caduta, con indicazione della priorità d’uso.

Aggiornamento riferimenti normativi:

  • • L’articolo 30 del TUS passa dalla BS-OHSAS 18001:2007 alla UNI EN ISO 45001:2023, allineando la gestione della sicurezza agli standard internazionali più recenti.

 

5. Ruolo rafforzato dell’INAIL

Dal 2026, l’INAIL avrà un ruolo attivo nella promozione della cultura della sicurezza:

  • • Sostegno a micro, piccole e medie imprese per l’adozione di DPI innovativi.
  • • Formazione dei lavoratori nei settori costruzioni, logistica e trasporti.
  • • Trasferimento annuale di almeno 35 milioni di euro al Fondo sociale per occupazione e formazione per interventi di promozione della salute e sicurezza sul lavoro.

 

6. Formazione e ruolo del RLS

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, la contrattazione collettiva nazionale definirà le modalità di aggiornamento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto del principio di proporzionalità del rischio.

Le competenze acquisite saranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e integrate nella piattaforma SIISL.

 

7. Tracciamento dei mancati infortuni (near miss)

Entro sei mesi, il Ministero del Lavoro adotterà linee guida per il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni nelle imprese con più di 15 dipendenti, con il coinvolgimento di INAIL e delle parti sociali.

 

8. Sorveglianza sanitaria e promozione della salute

  • • Aggiornamento delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
  • • Possibilità di introdurre misure, nell’ambito della contrattazione collettiva e con risorse disponibili, per promuovere salute e sicurezza sul lavoro.
  • • Concessione di permessi retribuiti ai lavoratori per effettuare screening oncologici previsti dai programmi di prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) durante l’orario di lavoro.

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