COMUNE DI RAVENNA: PROVVEDIMENTI ANTISMOG IN VIGORE FINO AL 30 APRILE 2024

News / Varie - martedì 24 ott 2023 alle 13:32 | A cura dell'Ufficio Stampa


L'Amministrazione Comunale di Ravenna rende noto che, come in tutta l’Emilia-Romagna, sono in vigore fino al 30 aprile le misure previste dalla Regione contro l’inquinamento atmosferico.
Nel richiamare cittadini e imprese ad un'attenta lettura dell'ordinanza emanata in data odierna che pubblichiamo in allegato qui sotto, questo è un quadro sintetico dei principali divieti e limitazioni che vi sono contenuti.

Misure ordinarie di limitazione della circolazione in vigore all’interno del centro abitato di Ravenna (area delimitata da apposita segnaletica) dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche, che sono quelle fino al 26 novembre compreso e quelle dal 7 gennaio al 30 aprile (non sono invece in vigore nei giorni 1 e 2 novembre, 8, 25, 26 e 31 dicembre, 1 gennaio, 31 marzo, 1 aprile e 25 aprile): divieto di transito per i veicoli
• a benzina fino all’euro 2 compreso
• diesel fino all’euro 4 compreso (il divieto per i diesel euro 4 non si applica però ai residenti nei comuni alluvionati, tra i quali quello di Ravenna, fino al 31 marzo)
• a metano-benzina e gpl-benzina fino all’euro 1 compreso
• ciclomotori e motocicli fino all’euro 1 compreso.

Misure ordinarie relative al riscaldamento e alla combustione:
• nelle unità immobiliari, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, è vietato utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con certificazione inferiore alle 3 stelle e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
• divieto di abbruciamento dei residui vegetali (nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria è prevista la deroga a tale divieto per soli due giorni nei mesi di marzo, aprile e ottobre, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli. La deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi);
• oltre a tali misure, in vigore fino al 30 aprile, ce ne sono alcune altre, vigenti tutto l’anno, per le quali si rimanda all’ordinanza completa, allegata qui sotto.

Misure emergenziali
Si tratta di limitazioni ulteriori che scattano sulla base delle previsioni di Arpae, contenute nel bollettino Liberiamolaria – pubblicato il lunedì, il mercoledì e il venerdì all’indirizzo www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali – e sono in vigore dal giorno dopo e fino al giorno di controllo successivo compreso:
• dalle 8.30 alle 18.30 lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5, oltre ai divieti già ordinariamente previsti (il divieto per i diesel euro 5 non si applica però ai residenti nei comuni alluvionati, tra i quali quello di Ravenna, fino al 31 marzo)
• temperatura fino ad un massimo di 19°C (+ 2 di tolleranza) nelle case, negli uffici, nelle attività ricreative, di culto, commerciali e sportive e 17°C (+ 2 di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali, esclusi ospedali ed edifici assimilabili, scuole ed edifici assimilabili)
• divieto di uso (in presenza di impianto alternativo) di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle
• divieto di combustione all’aperto (falò, barbecue, fuochi d’artificio)
• divieto di spandimento di liquami con tecniche non ecosostenibili.

Possono sempre circolare
• i veicoli a benzina euro 3 o superiore
• i veicoli diesel euro 4 ed euro 5 se di cittadini residenti nei comuni alluvionati (fino al 31 marzo) e i veicoli diesel euro 5 anche di non residenti nei comuni alluvionati ma tranne nei giorni in cui sono in vigore le misure emergenziali
• i veicoli a metano-benzina e gpl-benzina euro 2 o superiore
• i ciclomotori e motocicli euro 2 o superiore
• i veicoli elettrici e ibridi
• gli autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti e con 2 persone se omologati a 2 posti o 3 posti
• gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, attrezzati per lavorazioni particolari, così come definiti dall’articolo 54 del codice della strada (elenco dettagliato nell’ordinanza allegata)
• sono inoltre esclusi dai divieti i veicoli aderenti al sistema Move – In (condizioni e approfondimenti su ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/move-in)
• sono poi previste ulteriori deroghe tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle per i mezzi guidati da turnisti e operatori in servizio di reperibilità; per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (ad esempio “camion frigo”); per i veicoli per il soccorso stradale; per i veicoli di aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione di servizi essenziali (gas, acqua, energia elettrica, telefonia) ed i veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere o per interventi di accessibilità nell'abitazione; per i veicoli per trasporto persone immatricolati per trasporto pubblico; per i veicoli delle autoscuole durante le esercitazioni di guida; per i veicoli diretti alla revisione purchè muniti di documentazione che attesti la prenotazione; per chi soggiorna in strutture di tipo alberghiero, per arrivare/partire dalla struttura; per i mezzi al servizio di manifestazioni regolarmente autorizzate e guidati da operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati o delle fiere autorizzate dal Comune... (N.B.: l'elenco completo delle deroghe, indicazione delle documentazioni/certificazioni che bisogna avere con sé e condizioni alle quali le deroghe possono essere esercitate sono contenuti nell’ordinanza).


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